(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 28 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 3 aprile 1990, n. 28, concernente "Iniziative in favore dei giovani per scambi internazionali", e' autorizzata la spesa di L. 250.000.000.