(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 28 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti e disciplinati dalla
legge regionale 3 aprile 1990,  n.  28,  concernente  "Iniziative  in
favore  dei    giovani  per scambi internazionali", e' autorizzata la
spesa di L. 250.000.000.